diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 950 del 22/03/1999 Cc. (dep. 06/07/1999) Rv. 214504 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Elementi di valore sintomatico circa la partecipazione all'associazione - Necessità - Sussistenza - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214504-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Ai fini dell'applicazione della misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma (art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646). A tale scopo vanno valorizzati i presupposti soggettivi, ponendosi l'accento sul tipo di condotta che possa apparire sintomatica del collegamento con fenomeni mafiosi e sul modo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di tale tipo sono il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti con la sicurezza pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 n. 2, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)