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Sez. 2, Sentenza n. 5231 del 19/12/1996 Cc. (dep. 10/01/1997) Rv. 206853 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Rapporto di pregiudizialità fra procedimento penale e procedimento di prevenzione - Esclusione - Conseguenze sul giudizio di pericolosità sociale.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206853-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di applicazione delle misure di prevenzione, in virtù del principio della mancanza di pregiudizialità fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudizio di pericolosità sociale non deve necessariamente essere formulato sulla base di prove occorrenti per la condanna penale, poiché consiste in una valutazione di carattere essenzialmente sintomatico che, nell'ipotesi di sospetta appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, può basarsi sull'utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)