Sez. 1, Sentenza n. 6346 del 05/07/1994 (Rv. 487296 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - In genere | Giudizio - Introduzione con citazione anziché con ricorso - Rito ordinario - Adozione in luogo del rito camerale - Invalidità del giudizio - Esclusione - Condizioni.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - In genere
Quando la legge imponga la introduzione del giudizio con citazione anziché con ricorso e l'adozione del rito ordinario anziché quello camerale, il fatto che il giudizio erroneamente sia introdotto con ricorso e si svolga col rito camerale non comporta la invalidità del giudizio stesso, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo (art.156 cod. proc. civ.), quando da tale erronea inversione non sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)