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Sez. 1, Sentenza n. 550 del 25/01/1996 (Rv. 495569 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Procedimento avanti al Tribunale per i minorenni - Atto introduttivo - Con citazione e non con ricorso - Erronea introduzione del giudizio con ricorso - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495569-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

Il procedimento giudiziale avanti al Tribunale per i Minorenni, per il riconoscimento della paternità o maternità naturale, avendo natura contenziosa e mancando una norma derogatoria, deve essere introdotto alla stregua di un ordinario giudizio di cognizione con citazione ad udienza fissa. Tuttavia, il fatto che il giudizio sia stato invece iniziato con ricorso non comporta l'invalidità dello stesso, qualora non ne sia derivato un concreto pregiudizio per la parte ed in particolare qualora sia stato assegnato fra la notifica del ricorso e l'udienza un termine non inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis cod.proc.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)