Sez. L, Sentenza n. 11856 del 21/10/1999 (Rv. 530727 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Accertamento - Criteri - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla Suprema Corte - aveva riconosciuto il diritto di un dipendente delle FFSS con qualifica di ausiliario viaggiante all'inquadramento nella superiore qualifica di conduttore limitandosi a prendere atto della circostanza che il lavoratore, in aggiunta alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, aveva svolto anche quelle di "addetto al bagaglio" senza, peraltro, accertare - anche in riferimento alle clausole della contrattazione collettiva e agli accordi intervenuti tra l'azienda e le organizzazioni sindacali sulla definizione e distinzione dei diversi profili professionali - in che cosa consistessero le suddette mansioni e limitandosi a fare applicazione del primo comma dell'art. 41 del CCNL 1987-1989 per il personale FFSS senza considerare l'eventuale applicabilità del secondo comma dello stesso articolo 41 in base al quale per il riconoscimento delle mansioni di conduttore il lavoratore avrebbe dovuto essere in possesso della abilitazione alla controlleria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)