Sez. L, Sentenza n. 3446 del 20/02/2004 (Rv. 570369 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Accertamento - Criteri - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla Suprema Corte - aveva negato il diritto di un dipendente delle FFSS inquadrato nella settima categoria contrattuale con profilo professionale di Revisore Superiore all'inquadramento nella qualifica ottava, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello secondo le modalità sopraindicate, che l'attività svolta dal ricorrente era sprovvista del carattere discriminante dell'autonomia di iniziativa, di decisione e di gestione, in quanto costantemente organizzata e diretta da un capo reparto ed espletata sulla base di un dettagliato ordine di servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)