diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3762 del 29/03/1995 (Rv. 491531 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Alla parte decaduta - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Sanatoria - Efficacia "ex nunc" - Ricorso per Cassazione notificato alla parte deceduta nelle more della comparizione in sede di rinvio, anziché agli eredi ivi costituitisi - Inammissibilità - Costituzione degli eredi - Efficacia sanante - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491531-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Quando l'atto di impugnazione sia rivolto - e non solo notificato - alla parte deceduta (la cui morte sia nota all'impugnante), si verifica una nullità dell'atto nel suo valore sostanziale, non già della sua notificazione, trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius"; l'indicata nullità dell'atto introduttivo, inquadrabile tra quelle regolate dall'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990), è sanabile per effetto della costituzione del convenuto, ma con salvezza dei diritti quesiti da questi, tra cui quelli inerenti al già verificatosi passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso per Cassazione, proposto contro la parte che sia deceduta nelle more della comparizione davanti al giudice di rinvio - anziché contro gli eredi della medesima, costituitisi innanzi a detto giudice -, è inammissibile, essendo inficiato dalla descritta nullità ed essendo priva di efficacia sanante la costituzione degli eredi predetti, nell'ipotesi in cui il relativo controricorso sia stato notificato oltre la scadenza del termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)