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Sez. L, Sentenza n. 6045 del 16/04/2003 (Rv. 562201 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Alla parte deceduta - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Inammissibilità del ricorso per Cassazione - Costituzione degli eredi - Efficacia sanante - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562201-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi di decesso della parte costituita nel processo, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della parte deceduta con atto notificato presso il procuratore di questa, ove il ricorrente sia venuto a conoscenza del decesso, in quanto in tal caso si verifica una nullità non già della notificazione, ma dell'atto introduttivo nel suo valore sostanziale, essendo errata l'identificazione del soggetto passivo della vocatio in jus; la nullità dell'atto introduttivo è sanabile per effetto della costituzione del convenuto, ma con salvezza dei diritti da lui quesiti, tra cui quelli inerenti al già verificatosi passaggio in giudicato della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)