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Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 21/04/1999 (Rv. 525587 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Proposizione del ricorso contro società estinta perché incorporata in altra - Nullità per incertezza assoluta sull'identità della parte - Sussistenza - Sanatoria per instaurazione del contraddittorio da parte della società incorporante mediante notificazione del controricorso - Ammissibilità - Efficacia "ex nunc" - Proroga del termine lungo di impugnazione ex art. 328, terzo comma cod. proc. civ. - Rilevanza - Presupposti.
Stato
decisa il 1999-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525587-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

In caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un altra società, posteriormente alla iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'inesistenza del soggetto indicato nell'atto comporta l'assoluta incertezza circa l'identità della parte, e quindi una nullità dell'atto inerente alla costituzione del contraddittorio, inquadrabile nell'ambito del combinato disposto, applicabile per analogia, degli artt. 163, n. 2, e 164 cod. proc. civ. Tale nullità è sanabile per effetto dell'instaurazione del contraddittorio mediante la notificazione del controricorso della società incorporante entro il termine utile per l'impugnazione, e al riguardo rileva anche la proroga del relativo termine annuale (art. 327) di cui al disposto dell'art. 328, terzo comma, configurabile se l'estinzione del soggetto incorporato si sia verificata dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (purché prima della scadenza del termine annuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)