Sez. U, Sentenza n. 936 del 31/03/1971 (Rv. 350857 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - IN GENERE - RICONOSCIMENTO UNILATERALE DI UNA SERVITU - EFFETTO EX ART 1988 COD CIV - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - IN GENERE - RICONOSCIMENTO UNILATERALE DI UNA SERVITU - EFFETTO EX ART 1988 COD CIV - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Mancando una disposizione ad hoc, si deve escludere che il riconoscimento unilaterale della esistenza di una servitu e, in genere, di un diritto reale possa produrre l'effetto che, a norma dell'art 1988 cod civ, ha la ricognizione di un debitò la relevatio ab Onere probandi, con conseguente inversione dell'Onere della prova, nel senso che la ricognizione dispensa colui a favore del quale viene fatta dall'Onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale da cui il credito deriva, perche l'esistenza di detto rapporto si presume fino a prova contraria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)