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Sez. U, Sentenza n. 936 del 31/03/1971 (Rv. 350857 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - IN GENERE - RICONOSCIMENTO UNILATERALE DI UNA SERVITU - EFFETTO EX ART 1988 COD CIV - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350857-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - IN GENERE - RICONOSCIMENTO UNILATERALE DI UNA SERVITU - EFFETTO EX ART 1988 COD CIV - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*

Mancando una disposizione ad hoc, si deve escludere che il riconoscimento unilaterale della esistenza di una servitu e, in genere, di un diritto reale possa produrre l'effetto che, a norma dell'art 1988 cod civ, ha la ricognizione di un debitò la relevatio ab Onere probandi, con conseguente inversione dell'Onere della prova, nel senso che la ricognizione dispensa colui a favore del quale viene fatta dall'Onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale da cui il credito deriva, perche l'esistenza di detto rapporto si presume fino a prova contraria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)