Sez. 2, Sentenza n. 8660 del 24/08/1990 (Rv. 469026 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE - ATTO RICOGNITIVO UNILATERALE EX ART. 634 COD. CIV. DEL 1865 - EFFICACIA COSTITUTIVA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL DIRITTO EX ART. 1988 COD. CIV. OVVERO RICOGNIZIONE EX ART. 2720 COD. CIV. IN IPOTESI DI USUCAPIONE O DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE - ATTO RICOGNITIVO UNILATERALE EX ART. 634 COD. CIV. DEL 1865 - EFFICACIA COSTITUTIVA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL DIRITTO EX ART. 1988 COD. CIV. OVVERO RICOGNIZIONE EX ART. 2720 COD. CIV. IN IPOTESI DI USUCAPIONE O DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*
L'atto ricognitivo unilaterale di servitù previsto con efficacia costitutiva dall'art. 634 cod. civ. abrogato non è contemplato dal codice vigente, né vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall'art. 1988 cod. civ., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; né lo stesso può configurare, infine, un atto di ricognizione con gli effetti di cui all'art. 2720 cod. civ. in ipotesi di preteso acquisto della servitù per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacché in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l'esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento. (V 936/71, mass n 350857; (Conf 1621/84, mass n 433698).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 634, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 634
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)