Sez. 2, Sentenza n. 2917 del 02/08/1969 (Rv. 342767 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO IDENTICO A QUELLO REALIZZATO CON LE EFFETTUATE MODIFICAZIONI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO IDENTICO A QUELLO REALIZZATO CON LE EFFETTUATE MODIFICAZIONI - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 1102 cod civ, che abilita ciascun partecipante alla comunione a servirsi della cosa comune, purche non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa comune, va intesa non gia nel senso che ad ogni condomino sia assicurato quel particolare specifico ed identico uso realizzato con le modificazioni effettuate, giacche cosi argomentando si verrebbe praticamente ad escludere la applicabilita della norma, ma nel senso che debba ritenersi consentito qualsiasi altro migliore uso che possa convenientemente farsi della cosa comune, col rispetto della sua naturale destinazione. (nella specie, un partecipante al condominio aveva aperto un finestrino nella tromba delle scale per dare aria e luce ad un vano che ne era privo. I giudici di merito avevano, in fatto, ritenuto trattarsi di modificazione che non alterava la destinazione della cosa comune e non impediva agli altri condomini di farne parimenti uso. La SC ha ritenuto esatta tale impostazione ed ha enunciato il principio che precede). (V 1026, 68, massima n 332446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)