Sez. 2, Sentenza n. 1026 del 03/04/1968 (Rv. 332446 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - MODIFICAZIONI NECESSARIE PER IL MIGLIOR GODIMENTO DELLA COSA - LICEITA - LIMITI - PARI USO DELLA COSA COMUNE - NOZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - MODIFICAZIONI NECESSARIE PER IL MIGLIOR GODIMENTO DELLA COSA - LICEITA - LIMITI - PARI USO DELLA COSA COMUNE - NOZIONE.*
La facolta concessa dall'art. 1102 cod.civ. al condomino di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie al miglior godimento della cosa comune prescinde da qualsiasi riferimento ad un corrispondente incremento dell'uso spettante ad altri condomini. Per pari uso della cosa comune deve intendersi infatti non un uso identico a quello attuato dal condomino modificatore, poiche, se cosi fosse, le modificazioni lecite non sarebbero concepibili, ne praticamente attuabili, potendo l'eventuale pretesa degli altri condomini imporre addirittura l'abolizione delle opere eseguite ma quel qualsiasi altro miglior uso che gli altri condomini possono convenientemente fare in altra parte della cosa comune, sempre che non si superino i limiti posti dall'art. 1102 cod.civ. (nella specie e stata ritenuta consentita la installazione dei tubi per la condotta del gas al muro perimetrale comune da parte di un condomino).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)