Sez. 3 - , Sentenza n. 8662 del 04/04/2017 (Rv. 643837 - 02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno ambientale - Nozione ed accertamento della responsabilità del danneggiante - Fonti normative di riferimento - Criteri di liquidazione del relativo risarcimento - Disciplina utilizzabile - Individuazione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di disciplina applicabile nei giudizi relativi alla materia ambientale, per la definizione di danno ambientale e l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente deve farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui si sono verificati i fatti, mentre per i criteri di liquidazione del danno si applica, anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 97 del 2013, l'art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge n. 97 citata, come da espressa previsione normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 5 bis com. 1, Legge 06/08/2013 num. 97 art. 25, Direttive Commissione CEE del 2004 num. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)