Sez. 3, Sentenza n. 16806 del 13/08/2015 (Rv. 636656 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno ambientale - Giudizi risarcitori pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013 - Disciplina applicabile - Modalità di liquidazione del danno.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno ambientale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria recepita da tale legge, è applicabile l'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge n. 97 cit., ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest'ultimo (ovvero il suo rimborso) potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti. Ne consegue che non residua alcun danno ambientale risarcibile ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio, da verificarsi alla stregua della nuova normativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST., Legge 20/11/2009 num. 166 CORTE COST., Legge 06/08/2013 num. 97 art. 25, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 5 bis com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)