Sez. L, Sentenza n. 9157 del 10/07/2000 (Rv. 538348 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Contratto individuale o contratto collettivo di diritto comune - Deduzione della violazione dei canoni ermeneutici o di vizio di motivazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa alle norme pattizie in materia di trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Alcatel Italia SpA.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
L'interpretazione del contratto - individuale o collettivo di diritto Comune - è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che tutti gli importi aggiuntivi rispetto al normale trattamento di fine rapporto - cioè sia quelli in cifra fissa sia quelli in cifra variabile, in relazione ai mesi necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o la pensione di vecchiaia - dovuti dall'Alcatel Italia S.p.A. ai propri dipendenti in base all'accordo sindacale sottoscritto il 6 luglio 1992 e al successivo verbale di conciliazione da esso previsto fossero da corrispondere al netto delle trattenute fiscali, ancorché ciò fosse stato espressamente pattuito esclusivamente per gli importi in cifra fissa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)