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Sez. L, Sentenza n. 14537 del 24/12/1999 (Rv. 532517 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Violazione delle regole ermeneutiche e vizi di motivazione - Rilevanza - Deduzione - Contenuto - Fattispecie relativa all'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno su tredicesima e quattordicesima mensilità e retribuzione feriale a norma del c.c.n.l. del 1988 applicato dall'Alitalia.
Stato
decisa il 1999-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532517-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

L'interpretazione del contratto - individuale o collettivo di diritto comune - è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie il giudice del merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la maggiorazione di retribuzione corrisposta a dipendente dell'Alitalia per le ore di lavoro notturno prestato in base a regolari turni periodici predisposti dal datore di lavoro dovesse conteggiarsi non solo per il computo dell'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, ma anche, benché non compresa nella nozione di retribuzione mensile analiticamente delineata dall'art. 7 del c.c.n.l. del 1988 - e quindi non rilevante ai fini del computo della quattordicesima mensilità per cui si faceva riferimento alla "retribuzione mensile" -, ai fini della retribuzione per le ferie e della tredicesima mensilità, il cui ammontare era collegato contrattualmente alla retribuzione mensile "di fatto").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)