Sez. 1, Sentenza n. 6610 del 11/06/1991 (Rv. 472618 - 01)
Contratti in genere - Interpretazione - Letterale | Contrasto tra il "nomen iuris" del contratto e le singole clausole - Criteri applicabili.
Contratti in genere - Interpretazione - Letterale
In tema d'interpretazione del contratto, il contrasto insanabile, sul piano testuale, tra il "nomen iuris" del contratto stesso e le singole clausole dimostra di per sè l'inadeguatezza della interpretazione letterale e la necessità del ricorso ai criteri sussidiari, progressivamente, nell'ambito dell'interpretazione soggettiva e storica (artt. 1362 - 1365 cod. civ.) e, quindi, in quello dell'interpretazione oggettiva (artt. 1367-1370), cui deve aggiungersi il criterio residuale contenuto nell'art. 1371 cod. civ.. Solo quando la volontà delle parti sia effettivamente e chiaramente individuata, anche con l'eventuale ricorso ai suddetti criteri sussidiari, e tuttavia sussistano clausole in contrasto con il negozio effettivamente voluto, è consentito considerare nulle tali clausole, in base alla disciplina dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)