Sez. L, Sentenza n. 11574 del 20/11/1997 (Rv. 510197 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Strumento primario di ricostruzione della comune intenzione delle parti - Configurabilità - Indagine sulla natura confermativa o innovativa di un accordo sindacale (nella specie, relativo a gestione di personale in esubero) - Riferimento testuale agli obblighi assunti nell'accordo precedente - Valorizzazione di tale riferimento da parte del giudice di merito ai fini di un giudizio di non innovatività - Vizio di motivazione - Insussistenza - Necessità deo ricorso al criterio di conservazione del contratto - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Rispetto alla comune intenzione delle parti, che costituisce oggetto della ricerca ermeneutica affidata al giudice di merito, il senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone come il primo degli strumenti di interpretazione; pertanto ove occorra stabilire se un accordo fra datore di lavoro e organizzazioni sindacali in materia di gestione del personale in esubero abbia natura confermativa ovvero innovativa di un precedente accordo, la circostanza che gli obblighi assunti dal datore nel nuovo accordo siano espressamente correlati a quelli definiti nella prima convenzione, per riguardare specificamente le concrete modalità di assorbimento di dipendenti, già previsto in termini generali nell'accordo anteriore, ben può esser considerata dal giudice di merito, nell'ambito del giudizio a lui istituzionalmente riservato ed incensurabile in sede di legittimità se privo di errori logici e giuridici, come decisiva per escludere il carattere innovativo del secondo accordo; con l'ulteriore conseguenza che in tal caso non può farsi ricorso al criterio di interpretazione conservativa ex art. 1376 cod. civ., invocabile solo quando non sia stato possibile risalire alla comune intenzione delle parti in base alle cosiddette norme di interpretazione soggettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)