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Sez. 2, Sentenza n. 38331 del 29/04/2016 Ud. (dep. 15/09/2016) Rv. 268234 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE | Delitto di cui all'art. 635 bis cod. pen. - Configurabilità - Condizioni - Casella di posta elettronica riservata ad un dipendente - Altruità dei dati informatici - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268234-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento di dati informatici, previsto dall'art. 635 bis cod. pen., è necessario che tali dati abbiano il carattere dell'altruità rispetto all'autore della condotta, sicchè il reato non sussiste nel caso in cui il titolare di una casella di posta elettronica protetta da password, riservatagli dal datore di lavoro, cancelli le e-mail ivi contenute, benchè ricevute in ragione del rapporto di lavoro, poichè queste ultime appartengono al dipendente, che ha il potere di esclusiva sulla casella di posta elettronica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter, Cod. Pen. art. 635 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)