Sez. 2, Sentenza n. 8384 del 13/10/1994 (Rv. 488085 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE | Preliminare di vendita a corpo - Misura reale del bene inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto - Pretesa riduzione del prezzo da parte del promittente compratore - Rifiuto del medesimo alla stipulazione del contratto definitivo - Legittimità.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE
Poiché il contratto preliminare è regolato non solo dalle sue clausole, quale quella sull'ammontare del prezzo dovuto, ma anche dalle norme integrative della disciplina del contratto, tra le quali quella dell'art. 1538 cod. civ. (a norma del quale, se il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o supplemento del prezzo salvo che la misura reale sia inferiore o superiore al ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto), è legittimo il rifiuto alla stipulazione del contratto definitivo da parte del promittente compratore che pretenda la riduzione del prezzo opponendo, con fondamento o, comunque, senza colpa, che la misura reale del bene è inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)