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Sez. 1, Sentenza n. 754 del 27/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212751 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Archiviazione disposta dal giudice senza previa fissazione di udienza - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212751-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Allorché vi sia stata, da parte della persona offesa, opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può disporre l'archiviazione "de plano", senza procedere alla fissazione dell'udienza prevista dal secondo comma dell'art. 409 cod. proc. pen., una volta ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notizia di reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)