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Sez. 6, Sentenza n. 26750 del 08/05/2003 Cc. (dep. 09/06/2003) Rv. 226014 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Produzione documentale a sostegno dell'opposizione - Declaratoria di inammissibilità de plano - Motivazione specificamente attinente ai contenuti di tale produzione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226014-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

La produzione documentale, presentata, ex art. 410 cod. proc. pen., a sostegno dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e connotata da non irragionevole rilevanza e pertinenza con l'oggetto della verifica di fondatezza della "notitia criminis", deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice, il quale non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione facendo ricorso a formule di stile ma deve fornire una motivazione specificamente attinente ai contenuti di tale produzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)