Sez. 3, Sentenza n. 19498 del 16/03/2004 Ud. (dep. 27/04/2004) Rv. 228458 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono ripetuto di rifiuti da demolizione - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'abbandono non occasionale di rifiuti provenienti da attività di demolizione e ristrutturazione di immobili integra, in difetto di autorizzazione, il reato di cui all'art. 51, comma primo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (gestione di rifiuti non autorizzata), in considerazione della ripetitività della condotta ed indipendentemente dalla natura propria o meno dei rifiuti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)