Sez. 3, Sentenza n. 36062 del 12/07/2004 Ud. (dep. 08/09/2004) Rv. 229483 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Materiali provenienti da demolizioni - Natura - Rifiuti speciali - Scarico ripetuto senza autorizzazione - Reato di realizzazione di discarica abusiva - Configurabilità - Elementi.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali, a norma dell'art. 2, comma quarto, n.3 del d.P.R 10 settembre 1982, n. 915; pertanto la destinazione di un area a centro di raccolta di tali rifiuti e lo scarico ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e di mezzi, integra il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, previsto dalla fattispecie di cui all'art. 51, comma terzo del D.Lgs. n. 22 del 1997, non essendo necessario il dolo specifico del fine di lucro o di guadagno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2 com. 4 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)