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Sez. U, Ordinanza n. 16 del 24/02/2000 (Rv. 534326 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Ricorso per cassazione inammissibile e non convertibile in regolamento di giurisdizione o competenza - Responsabilità aggravata - Sussistenza - Quantificazione del danno - Nozioni di comune esperienza - Utilizzabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534326-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA

Ricorre un'ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod.proc.civ. nel caso in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto avverso un provvedimento avente contenuto ordinatorio e non decisorio, senza alcuna possibilità di conversione dello stesso in regolamento di giurisdizione o di competenza; ai fini della quantificazione del danno la Corte può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (nella specie era stata impugnata con ricorso per cassazione l'ordinanza di revoca della sospensione di un precetto di rilascio di un immobile e la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile - trattandosi di provvedimento non decisorio, non convertibile in regolamento né di giurisdizione, perché a sua volta inammissibile perché proposto in controversia tra privati, né di competenza, non essendo impugnata una pronuncia sulla competenza - e, in applicazione dell'esposto principio, condannato il ricorrente al risarcimento del danno liquidato equitativamente in lire 10.000.000).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)