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Sez. U, Sentenza n. 8085 del 01/07/1992 (Rv. 477985 - 01)

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere | Quantificazione del danno - Deduzione e prova di uno specifico danno - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477985-01

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere

Ai fini della quantificazione del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. - sussistente, con riguardo al giudizio di cassazione, allorché il ricorso sia stato proposto avverso un provvedimento meramente ordinatorio, in presenza di consolidata giurisprudenza che escluda l'ammissibilità di tale mezzo d'impugnazione, ovvero prospettando una pretesa abnormità del provvedimento impugnato che, parimenti, non consenta il ricorso per cassazione - non è necessario che l'interessato deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dall'impugnazione inammissibilmente esperita sulla decisione della causa, potendo la Corte desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito di per sè, per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, spesso in una sede giudiziaria diversa da quella del merito e, per di più, neppure compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto fra parte e cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)