Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 30/03/1983 (Rv. 427185 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER MATERIA - SOLLEVATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER MATERIA - SOLLEVATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 428 (nuovo testo) cod. proc. civ., ancorché la rubrica di esso si riferisca all'incompetenza del giudice senza ulteriori precisazioni, riguarda - come risulta dal primo comma (per il quale l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420) - unicamente l'incompetenza territoriale, e non anche l'incompetenza per materia, in quanto a questa si richiama espressamente il precedente art. 427, sicché ha valore pleonastico il riferimento al "giudice del lavoro" e al "rito speciale" contenuto nel secondo comma dell'art. 428 citato. Consegue che, nel nuovo rito del lavoro, l'incompetenza per materia può essere eccepita per la prima volta in appello. (V 2639/81, mass n 413414; (Conf 1844/82, mass n 419684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)