Sez. L, Sentenza n. 2639 del 29/04/1981 (Rv. 413414 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA TERRITORIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - TERMINE - UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA TERRITORIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - TERMINE - UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOZIONE.*
L'art 428 (nuovo testo) cod proc civ, ancorche la rubrica di esso si riferisca all'incompetenza del giudice senza ulteriori precisazioni, riguarda - come risulta dal primo comma dello stesso articolo (per il quale l'incompetenza puo essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art 420) - soltanto l'incompetenza territoriale, e non anche l'incompetenza o solo l'incompetenza per materia, a questa facendo espresso riferimento l'art 427 cod proc civ ed avendo valore pleonastico il riferimento al 'giudice del lavorò e al 'rito specialè contenuto nel secondo comma dell'art 428 citato. Ne consegue che l'incompetenza territoriale, ove sussistente, non puo essere rilevata d'ufficio dal pretore oltre l'udienza di discussione, per questa intendendosi, peraltro, non solo la prima udienza fissata per la discussione, ma anche l'eventuale altra udienza fissata ai sensi del sesto comma dello stesso art 420. (V 5160/79, mass n 401779; (V 1681/79, mass n 398031; (V 419/79, mass n 396535; (V 11/79, mass n 396020; (V 3979/75, mass n 378265).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)