Sez. L, Sentenza n. 1032 del 08/02/1985 (Rv. 439179 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - IN GENERE - MANSIONI DI OPERAIO E MANSIONI IMPIEGATIZIE D'ORDINE - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - IN GENERE - MANSIONI DI OPERAIO E MANSIONI IMPIEGATIZIE D'ORDINE - DISTINZIONE.*
Le mansioni di operaio e quelle impiegatizie d'ordine, pur potendo queste ultime concretarsi anche in attività materiali (non manuali) e le prime anche in attività intellettive (ma non integrative o sostitutive di quelle dell'imprenditore) e pur essendo entrambe svolte in attuazione delle direttive altrui senza possibilità di iniziativa e sotto controllo continuo dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore, sono peraltro distinte fra loro nel senso che le mansioni di impiegato si configurano quando l'opera del lavoratore inerisca al processo organizzativo tecnico- amministrativo dell'impresa, con carattere di cooperazione all'attività dell'imprenditore, mentre le mansioni di operaio, quale che ne sia la qualità e quantità, attengono al solo processo produttivo. (Conf 879/81, mass n 411384; (Conf 3388/76, mass n 382172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)