Sez. 2, Sentenza n. 1283 del 06/05/1971 (Rv. 351468 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - LIMITI.*
L'attore in revindica deve, di norma, provare rigorosamente il proprio preteso diritto di proprieta dimostrando che il bene revindicato e stato da lui acquistato a titolo originario o che gli e pervenuto attraverso una ininterrotta serie di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a titolo originario, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si e protratta per il tempo necessario per l'usucapione. E tale Onere non viene meno anche nell'ipotesi in cui il convenuto, nel resistere, non si limiti ad invocare il fatto del possesso, ma invochi un proprio diritto sul bene stesso chiedendone l'accertamento relativo. Ma il rigore di tali principi si attenua quando il convenuto deduca a scopo difensivo un titolo di acquisto o una situazione giuridica, che non solo non pongano in discussione, ma anzi ammettano l'originaria appartenenza del bene stesso all'attore o ad un suo dante causa. (V 1200'70, mass n 346828' 786'70, mass n 346083).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)