Sez. 5, Sentenza n. 14245 del 28/10/2000 (Rv. 541290 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Assegnazione di rendita catastale ex art. 12 della legge n. 154 del 1988 - Conseguenze - Avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Nella procedura per l'assegnazione della rendita catastale, di cui all'art. 12 della legge n. 154 del 1988, l'Ufficio, dopo l'assegnazione della rendita da parte dell'UTE, si limita a recepire tale indicazione ed a verificare se il valore che ne deriva è maggiore o minore rispetto a quello dichiarato dal contribuente, senza esercitare alcun potere discrezionale. Ne consegue che non è necessario un avviso d'accertamento contenente quelle motivazioni che sono indispensabili nel caso di esercizio di un potere discrezionale e l'Ufficio può limitarsi a formulare la sua pretesa in un atto di liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)