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Sez. L, Sentenza n. 3404 del 19/03/1992 (Rv. 476353 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Specificità della contestazione ex art. 7 statuto lavoratori - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476353-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

La specificità della contestazione degli addebiti disciplinari, prescritta dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, implica che questa deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento dell'illecito, ai fini della identificazione del comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l'infrazione disciplinare sanzionabile. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto insufficiente la contestazione dell'addebito relativo ad un comportamento minaccioso nei confronti di altri lavoratori, formulata senza la specificazione delle circostanze di luogo e del contenuto delle frasi intimidatorie, nonché dei destinatari delle stesse, negando altresì che la mancata indicazione dei nomi di costoro potesse essere giustificata da ragioni di opportunità).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)