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Sez. 2, Sentenza n. 5922 del 15/06/1999 (Rv. 527499 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Contratti di prestazione d'opera professionale - Conclusi dalla Pubblica Amministrazione - Forma scritta - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del contratto - Zone della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980 - Disciplina contenuta nell'art. 54 della legge n. 219 del 1981 - Rilevanza - Esclusione - Cosiddetto "finzione di legalità" contemplata dall'art. 4 della legge n. 187 del 1982 - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527499-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE

I contratti con i quali le pubbliche amministrazioni - e, pertanto, anche i Comuni - conferiscono incarichi professionali devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità (artt. 16 e 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2240) e devono essere tradotti in documenti formati allo scopo di consacrare la manifestazione della volontà negoziale. Quanto più in particolare alle zone terremotate della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980, un tal principio generale non ha trovato deroga nelle disposizioni di cui all'art. 54, comma quarto, della legge 14 maggio 1981, n. 219 (ora trasfuse nell'art. 47, comma quarto, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76), secondo le quali, nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni del testo unico, le deliberazioni dei relativi organi fossero sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'art. 59 della legge 10 novembre 1953, n. 62 ed il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, fosse ridotto alla metà. Tali disposizioni non hanno avuto riguardo - infatti - in alcun modo alla disciplina dei contratti degli enti autarchici territoriali, ed alla regolamentazione della relativa forma. In relazione alle fattispecie suddette - inoltre - non ha operato neppure la cosiddetto "finzione di legittimità" prevista dall'art. 4 della legge 29 aprile 1982, n. 187; ed infatti la norma in questione ha avuto riferimento esclusivamente agli atti adottati dalle pp. aa. nell'immediatezza degli eventi sismici, al fine di provvedere in via d'urgenza alle fondamentali ed improcrastinabili esigenze dei cittadini sui quali si era abbattuto il disastro tellurico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 54, Legge 29/04/1982 num. 187 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)