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Sez. 4, Sentenza n. 3335 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 268884 - 01

PARTE CIVILE - DANNI | Accordo transattivo con terzo coobligato solidale dell'autore del reato - Dichiarazione liberatoria resa dalla parte civile - Efficacia nei confronti dell'imputato - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268884-01

PARTE CIVILE - DANNI

In tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobligato, in solido, con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art. 1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)