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Sez. 4, Sentenza n. 27045 del 04/02/2016 Ud. (dep. 01/07/2016) Rv. 267730 - 01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Ricorso per cassazione avverso sentenza di assoluzione - Annullamento ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile - Accertamento del nesso causale - Regola di giudizio da applicarsi - Regola propria del giudizio penale e non civile - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267730-01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio di rinvio, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità commissiva, il giudice civile è tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non quelle del diritto civile, essendo in questione, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)