Sez. 2, Sentenza n. 26738 del 13/12/2011 (Rv. 620185 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Illecito previsto dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 - Termine per la contestazione - Decorrenza - Dal momento dell'accertamento dell'indebita percezione dei contributi - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Il termine di centottanta giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie false) decorre dall'accertamento dell'indebita percezione dei contributi e non dalla commissione dell'illecito o da quello in cui avrebbero dovuto essere verificate le condizioni per la concessione del beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)