Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 17/01/2007 (Rv. 598459 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Illecito amministrativo di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986 - Prescrizione - Decorrenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi) si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, poiché è con tale percezione che si perfeziona l'illecito amministrativo, e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie false.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)