Sez. 3, Sentenza n. 14853 del 27/06/2007 (Rv. 597844 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Omesso esperimento di azione giudiziaria - Condotta colposa del danneggiato - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
L'assicuratore il quale, avendo stipulato una polizza fideiussoria a garanzia dell'erario, ai sensi dell'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, effettui un pagamento non dovuto, non può essere ritenuto in colpa, ex art. 1227, comma 2, cod. civ., per avere omesso di domandare giudizialmente la restituzione di quanto pagato (sempre che la restituzione fosse giuridicamente possibile), in quanto l'onere di diligenza imposto al creditore dall'art. 1227, comma 2, cod. civ., non si spinge fino al punto di obbligare quest'ultimo a compiere una attività gravosa o rischiosa, quale la introduzione di un processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)