Sez. 3, Sentenza n. 19139 del 29/09/2005 (Rv. 587268 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Locazione - Ritardata restituzione del bene locato - Danni - Concorso di colpa del locatore ex art. 1227 cod. civ. - Mancato esperimento dell'azione di rilascio - Configurabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 cod. civ., l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l'obbligo di compiere attività rischiose o gravose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)