Sez. U, Sentenza n. 4962 del 14/10/1985 (Rv. 442333 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PRESTAZIONI IN FAVORE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE ESEGUITA DA UN MEDICO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO ESTERNO - CARATTERE PRIVATISTICO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - DEVOLUZIONE ALL'A.G.O. - NECESSITÀ - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DELLA DISDETTA DEL RAPPORTO PER INCOMPATIBILITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PRESTAZIONI IN FAVORE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE ESEGUITA DA UN MEDICO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO ESTERNO - CARATTERE PRIVATISTICO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - DEVOLUZIONE ALL'A.G.O. - NECESSITÀ - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DELLA DISDETTA DEL RAPPORTO PER INCOMPATIBILITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Le prestazioni effettuate in favore dell'unità sanitaria locale da un medico, in regime di cosiddetto convenzionamento esterno (art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833), esulano dall'ambito del pubblico impiego, per difetto dell'essenziale requisito della subordinazione, ed integrano un rapporto privatistico di prestazione d'opera professionale, come tale devoluto alla cognizione del giudice ordinario (ed alla Competenza del pretore, quale giudice del lavoro, ove sussistano i connotati di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.). detta giurisdizione non trova deroga per il caso in cui il professionista impugni la disdetta del rapporto, intimata dalla U.S.l. per una situazione di incompatibilità, atteso che il Sindacato della legittimità di questo provvedimento, come dei regolamenti regionali determinativi delle cause d'incompatibilità con il suddetto convenzionamento, rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario, sia pure al limitato fine della loro eventuale disapplicazione a tutela delle posizioni di diritto soggettivo scaturenti dall'indicato rapporto privatistico, mentre l'esorbitanza dell'eventuale richiesta di annullamento dell'atto dalle attribuzioni medesime non investe la spettanza della giurisdizione ed attiene ai suoi limiti interni. (V 4909/84, mass n 436796; (V 6107/82, mass n 423807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)