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Sez. U, Sentenza n. 6107 del 16/11/1982 (Rv. 423807 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - DISPOSIZIONI EX ART. 3 DEL D.L. N. 678 DEL 1981 - NATURA INTERPRETATIVA ED INTEGRATIVA DELLE NORME EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978 ED EX ART. 3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 22 FEBBRAIO 1980 - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA ANTERIORE AL D.L. N. 678 DEL 1981 CONCERNENTE LA LEGITTIMITÀ DELL'ART. 3 DEL PREDETTO ACCORDO COLLETTIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1982-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423807-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - DISPOSIZIONI EX ART. 3 DEL D.L. N. 678 DEL 1981 - NATURA INTERPRETATIVA ED INTEGRATIVA DELLE NORME EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978 ED EX ART. 3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 22 FEBBRAIO 1980 - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA ANTERIORE AL D.L. N. 678 DEL 1981 CONCERNENTE LA LEGITTIMITÀ DELL'ART. 3 DEL PREDETTO ACCORDO COLLETTIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In tema di servizio sanitario nazionale, e con riguardo alle prestazioni medico-specialistiche, ovvero di diagnostica strumentale o di laboratorio, l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 678 (convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12), il quale ha sostituito il sesto e settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva di detto servizio sanitario), recependo e puntualizzando la disciplina già contenuta nell'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980 (stipulato a norma dello art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 e reso esecutivo con decreto presidenziale del 16 maggio 1980), ha natura non innovativa, ma soltanto interpretativa ed integrativa della precedente normativa, nel senso che anche in base a quest'ultima spetta all'unità sanitaria locale il potere di autorizzare preventivamente l'accesso degli utenti ai professionisti ed ai presidi sanitari in regime di convenzione, e, che correlativamente, hanno consistenza di meri interessi legittimi le posizioni di tali soggetti a fronte dello Esercizio del potere medesimo. Pertanto, anche prima del d.l. n. 678 del 1981, la controversia che investa la legittimità dell'art. 3 del predetto accordo collettivo, ovvero degli Atti e provvedimenti emanati in sua applicazione, trova titolo nell'interesse legittimo al corretto Esercizio, da parte dell'unità sanitaria, dell'indicato potere autorizzatorio, e conseguentemente è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (V 3474/82).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 7, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1981 num. 678 art. 3 CORTE COST., Legge 26/01/1982 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)