Sez. 3, Sentenza n. 17202 del 27/08/2015 (Rv. 636477 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Causa incardinata innanzi al Pretore - Soppressione degli uffici pretorili ai sensi del d.lgs. n. 51 del 1998 - Clausola di contenimento presente nella domanda originaria - Perdurante rilevanza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Nelle cause originariamente incardinate davanti al pretore, ancora pendenti alla data del 2 giugno 1999 ed attribuite, ex art. 1 del d.lgs. n. 51 del 1998, alla competenza del tribunale, poiché il limite quantitativo della domanda non può variare nel corso del processo in ragione di mutamenti normativi dei criteri di competenza, se la parte aveva inserito nell'atto introduttivo la cd. clausola di contenimento del valore complessivo della causa, lo stesso rimane fissato nei limiti della competenza del giudice originariamente adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)