diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16146 del 08/07/2010 (Rv. 613958 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Cause incardinate dinanzi al pretore e attribuite successivamente al giudice di pace - Disciplina contenuta nell'art. 2 della legge n. 479 del 1999 - Interpretazione - Conseguenze - Clausola di contenimento presente nella domanda originariamente proposta - Effetti.
Stato
decisa il 2010-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613958-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

Nelle cause originariamente incardinate davanti al pretore, ancora pendenti alla data del 30 aprile 1995 e attribuite, ex art. 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, alla competenza del giudice di pace, restano salve, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della medesima legge, le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito. Ne consegue che la clausola di contenimento del valore complessivo della controversia riportata nell'atto introduttivo continua ad essere riferibile a tale atto iniziale ed alla competenza che il pretore aveva in quel momento, non potendo ritenersi che il limite quantitativo della domanda risulti variabile nel corso del processo e rimesso alle scelte eventuali del legislatore sui limiti di competenza per valore del giudice originariamente adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 1 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)