Sez. U, Sentenza n. 2702 del 09/10/1974 (Rv. 371160 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONTRO I PROVVEDIMENTI EMANATI DALLE GIUNTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI LOCALI - ORGANO COMPETENTE.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONTRO I PROVVEDIMENTI EMANATI DALLE GIUNTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI LOCALI - ORGANO COMPETENTE.*
Ai sensi dell'art 4 del RDL 27 ottobre 1927, n 2145, sulla disciplina delle professioni di ingegnere ed architetto, la Competenza a decidere sull'impugnazione proposta contro i provvedimenti emanati, in materia disciplinare, dalle giunte degli ordini professionali locali spetta, in luogo delle assemblee generali degli ordini stessi, previste dal RDL 23 ottobre 1925 n 2537, alla commissione centrale, che, a norma dell'art 2 del DLCPS 21 giugno 1946, ha assunto la denominazione di consiglio nazionale.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 48, Regio Decr. Legge 27/10/1927 num. 2145 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 21/06/1946 num. 6 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)