Sez. U, Sentenza n. 7937 del 06/08/1990 (Rv. 468625 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ - ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI - SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - CONSEGUENTE IMMEDIATA INCAPACITÀ CIVILE ED ISCRIZIONE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DETTA SENTENZA O REVOCA DELLA STESSA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DETTA ISCRIZIONE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ - ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI - SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - CONSEGUENTE IMMEDIATA INCAPACITÀ CIVILE ED ISCRIZIONE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DETTA SENTENZA O REVOCA DELLA STESSA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DETTA ISCRIZIONE - LIMITI.*
La sentenza dichiarativa del fallimento, la quale è provvisoriamente esecutiva ed implica che il fallito viene iscritto nell'apposito registro di cui all'art. 50 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, comporta immediatamente la cosiddetta incapacità civile del fallito stesso (nella specie, ai fini della cancellazione dallo albo dei Geometri), mentre non rileva al riguardo la pendenza del giudizio di opposizione avverso detta declaratoria, né la revoca della stessa fino a quando non sia rimossa l'indicata iscrizione a seguito di sentenza a norma del secondo comma dell'art. 50 cit.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 50 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 50 CORTE COST., Legge 07/03/1985 num. 75 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)