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Sez. 4, Sentenza n. 9990 del 18/01/2010 Cc. (dep. 11/03/2010) Rv. 246799 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di fase - Meccanismo di "recupero" di cui all'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen. - Termini massimi di custodia cautelare - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246799-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata della custodia cautelare, il meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, ha carattere eccezionale, ed è, pertanto, estraneo al sistema del decorso dei termini massimi. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, nel determinarsi il termine massimo di fase, si debba tener conto del periodo non esaurito nella precedente fase).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)