Sez. 6, Sentenza n. 12907 del 25/02/2003 Cc. (dep. 20/03/2003) Rv. 224157 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di fase - Prolungabilità secondo il meccanismo di "recupero" di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. - Applicabilità al giudizio abbreviato - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata massima della custodia cautelare, il meccanismo di "recupero" indicato nell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase attraverso imputazione a termini di fasi diverse, proprio per la sua eccezionalità, giustificata dal particolare allarme sociale dei delitti ai quali si applica, non può estendersi al caso previsto dalla lettera b-bis del medesimo comma, concernente il regime applicabile in caso di giudizio abbreviato, nella quale non vi è cenno alcuno, neanche indiretto, a tale eccezionale sistema di recupero, la cui utilizzabilità non può nemmeno farsi discendere dalla assimilazione del giudizio abbreviato a quello ordinario disposta dall'art. 304, comma 1, lett. c-bis, stesso codice, dato che quest'ultima disposizione si riferisce alla sospensione, e non alla proroga, dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)