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Sez. U, Sentenza n. 29556 del 29/05/2014 Cc. (dep. 07/07/2014) Rv. 259176 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Procedimenti per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. - Sospensione del termine di fase - Termine massimo di cui all'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen. - Possibilità di superare detto termine in forza dell'aumento previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259176-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata della custodia cautelare nei procedimenti per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., qualora il termine di fase sia stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., il termine massimo di durata della custodia, fissato nel doppio dei termini di fase dal sesto comma del predetto art. 304, non può essere superato sommando ad esso l'ulteriore termine eventualmente utilizzato, nella fase del giudizio per uno dei delitti citati, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)