Sez. 3, Sentenza n. 8775 del 30/05/2003 (Rv. 563799 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE | Opposizione all'esecuzione per rilascio - Esercizio del diritto di ritenzione - Inclusione in esso della domanda di determinazione dell'indennità e di condanna del proprietario al pagamento - Esclusione - Conseguenze - Domanda di condanna al pagamento dell'indennità proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto il rilascio di un fondo rustico, la domanda intesa ad ottenere che l'effettivo rilascio del fondo sia subordinato al pagamento, da parte del proprietario, dell'indennità per i miglioramenti che l'affittuario coltivatore diretto ha apportato al fondo stesso, non comprende implicitamente la domanda di determinazione di tale indennità, e di condanna al pagamento; ne consegue che deve ritenersi inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo proposta per la prima volta in grado di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1152, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)